Iva e-commerce: One Stop Shop, aggiornamento luglio 2021

Dal 1° luglio 2021, alle operazioni di e-commerce in ambito transfrontaliero – realizzate anche mediante l’intervento di interfacce elettroniche – si applicano le nuove regole IVA contenute nel DLgs n. 83/2021 – di recepimento degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) n. 2017/2455 del Consiglio del 5 dicembre 2017 in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 2021, n. 141.

Vendite a distanza

Le nuove regole IVA previste dal DLgs n. 83/20211 si applicano alle vendite a distanza intracomunitarie di beni e alle vendite a distanza di beni importati, che l’articolo 38-bis del DL n. 331/1993 definisce come le cessioni di beni spediti/trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando

il fornitore interviene indirettamente nella spedizione/trasporto dei beni, rispettivamente:

  • a partire da uno Stato membro diverso da quello di arrivo della spedizione/trasporto a destinazione dell’acquirente;
  • da un territorio o Paese terzo con arrivo dei beni in uno Stato membro.

Per entrambe le tipologie di vendite a distanza, gli acquirenti devono essere persone fisiche non soggetti d’imposta, gli organismi internazionali e consolari.

Commercio elettronico indiretto – EBAS.pdf

Imponibilità alternata dell’IVA nello Stato membro di origine o di destinazione

Dal 1° luglio 2021, l’imposizione nello Stato membro di destinazione delle vendite a distanza intracomunitarie di beni si basa sulla soglia, unica sul piano comunitario, di 10.000 euro, salvo opzione per l’imponibilità nello Stato membro di destinazione nel caso in cui il cedente non abbia superato tale limite monetario.

In particolare, la soglia è calcolata, per ciascun anno, sommando il valore totale, al netto dell’imposta:

  • delle vendite a distanza intracomunitarie di beni;
  • delle prestazioni di servizi di telecomunicazione, taleradiodiffusione ed elettronici resi a privati consumatori di altri Stati membri.

Pertanto, al di sotto della soglia suddetta, l’IVA è dovuta in Italia, salvo opzione per l’imposizione nello Stato membro di destinazione dei beni, dove l’operazione si considera imponibile, in quanto ivi territorialmente rilevante, in caso di superamento della soglia di 10.000 euro nell’anno precedente o nell’anno in corso.

Anche per i beni soggetti ad accisa l’imposizione avviene nello Stato membro di destinazione in base alle stesse regole previste per gli altri beni e, quindi, in funzione del soggetto che organizza la spedizione/trasporto, della tipologia di destinatario e della soglia unica di 10.000 euro.

L’intervento delle interfacce elettroniche (market place) nelle vendite a distanza

Il DLgs n. 83/2021 introduce l’articolo 2-bis al D.P.R. n. 633/1972, rubricato “Cessioni di beni facilitate dalle interfacce elettroniche”, in base al quale le cessioni di beni come:

  • le vendite a distanza intracomunitarie e le cessioni di beni con partenza e arrivo della spedizione o del trasporto nel territorio dello stesso Stato membro a destinazione di non soggetti passivi, effettuate da soggetti passivi non stabiliti nell’UE;
  • le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o da paesi terzi, in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro, si considerano effettuate dal soggetto passivo che facilita le stesse tramite l’uso di un’interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma, uri portale o mezzi analoghi.

L’operatore che, attraverso l’uso di una piattaforma elettronica, facilita le vendite a distanza sarà considerato colui che effettua le vendite, con la conseguenza che le vendite a distanza a favore di consumatori finali, poste in essere tramite un’interfaccia elettronica, daranno luogo a due operazioni, vale a dire:

  • una cessione dal fornitore all’interfaccia elettronica (fornitura B2B) e
  • una cessione dall’interfaccia elettronica al cliente (fornitura B2C).

La fornitura B2B si considererà effettuata nel luogo in cui il bene si trova al momento della cessione e beneficia dell’esenzione da IVA in considerazione dell’imponibilità della fornitura B2C nel luogo di arrivo dei beni.
In particolare, la fornitura B2B, se territorialmente rilevante in Italia, è esente ai sensi del novellato art. 10, comma 3, del DPR n. 633/1972 e con obbligo di fatturazione, fermo restando che l’esenzione non influenza il pro-rata di detrazione e, in base all’art. 19, comma 3, lettera d-bis), dello stesso DPR n. 633/1972, è ammessa la detrazione dell’imposta pagata a monte per l’acquisto o l’importazione dei beni ceduti.
Le cessioni di beni da parte di un soggetto passivo che si considera cessionario e rivenditore di detti beni, nonché le cessioni dei medesimi beni nei confronti di questo soggetto passivo, si considerano effettuate e l’imposta diviene esigibile nel momento in cui è accettato il pagamento del corrispettivo.

I nuovi regimi speciali IVA OSS

Dal 1° luglio 2021, il MOSS, attualmente previsto per i soggetti passivi che prestano servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici a privati consumatori, viene esteso a tutte le tipologie di servizi verso consumatori finali, nonché alle vendite a distanza intracomunitarie di beni e a determinate vendite interne di beni facilitate dalle piattaforme on line.

I soggetti passivi che accedono al regime OSS, per tutte le operazioni rientranti nel regime, sono esonerati dagli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione IVA annuale, in quanto sostituiti da un’apposita dichiarazione trimestrale da presentare entro il mese successivo a ciascun trimestre, con versamento dell’imposta dovuta entro lo stesso termine.

Tenuto conto che, dal 1° luglio 2021, l’IVA sarà dovuta per tutti i beni oggetto di importazione a prescindere dal loro valore, è stato introdotto un regime speciale per semplificare la riscossione dell’imposta relativa alle vendite a distanza di beni importati da Paesi o territori terzi di valore non superiore a 150 euro.

Pagamento dell’IVA all’importazione

Per alcune delle operazioni che sono interessate dalle nuove regole IVA, sono stati introdotti a partire dal 1° luglio due regimi speciali facoltativi.

Tali regimi sono alternativi e possono essere applicati per le vendite a distanza di beni importati (definite dall’articolo 38-bis del Dl 331/1993), a eccezione dei beni soggetti ad accisa, in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro:

  • il primo regime, quello previsto dall’articolo 74-sexies.1 del DPR n. 633/1972 detto IOSS, prevede la detassazione dell’importazione e la tassazione della cessione nello Stato membro di destino;
  • il secondo, introdotto dall’articolo 70.1 del DPR n. 633/1972 e applicabile per le merci importate in Italia esclusivamente quando ivi termina anche la spedizione o il trasporto, introduce la possibilità di assolvimento semplificato dell’imposta in dogana, all’atto dell’importazione.
  • Qualora i beni siano importati in Italia ed il luogo finale di arrivo a clienti sia lo Stato italiano o altri Stati membri, si può applicare il regime IOSS.
  • I fornitori possono dichiarare e versare l’IVA tramite lo sportello unico, centrale e digitalizzato. Il regime prevede inoltre un’esenzione per l’IVA all’importazione.

Nello specifico, sono stati così previsti nuovi regimi speciali IVA per:

  • i servizi resi da soggetti non UE, regime OSS non UE;
  • i servizi resi da soggetti UE per le vendite a distanza intracomunitarie di beni e le cessioni domestiche di beni facilitate da piattaforme, ossia regime OSS UE;
  • la vendita a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi, regime IOSS.

L’adesione a questi regimi è facoltativa.
Viene così istituito un sistema europeo di assolvimento dell’IVA, centralizzato e digitale, che ricomprende, anche le seguenti operazioni:

  • le cessioni a distanza intracomunitarie di beni;
  • le vendite a distanza di merci importate da territori terzi o Paesi terzi;
  • le cessioni domestiche di beni facilitate da piattaforme;
  • le forniture di servizi da parte di soggetti passivi non stabiliti all’interno della Unione europea o da soggetti passivi stabiliti all’interno dell’Unione europea ma non nello Stato membro di consumo.

Con il Provvedimento n. 168315 del 25 giugno 2021, l’Agenzia delle entrate ha individuato gli Uffici competenti allo svolgimento delle attività e dei controlli dei regimi speciali in materia di IVA, One Stop Shop – OSS e Import scheme – IOSS.

I vantaggi per le imprese che vendono beni e forniscono servizi a consumatori finali in tutta l’UE, tramite interfacce elettroniche sono:

  • disporre della sola partita Iva italiana, per tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ammissibili a favore di acquirenti situati in tutti gli altri 26 Stati membri;
  • dichiarare l’IVA in Italia, tramite un’unica dichiarazione elettronica ed effettuare ununico pagamento dell’Iva dovuta su tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi;
  • interfacciarsi con la sola Agenzia delle Entrate italiana, anche se le vendite avvengono in tutta la UE.

Il Centro Operativo di Pescara (COP) è individuato quale ufficio competente a svolgere le attività connesse ai nuovi regimi speciali.

In particolare svolge tra l’altro l’attività di:

  • lavorazione delle richieste di identificazione e di registrazione:
  • trattamento delle dichiarazioni IVA mensili;
  • emissione dei provvedimenti di sospensione, esclusione e cancellazione dal regime speciale;
  • liquidazione dell’imposta dovuta in base alle dichiarazioni relativamente alle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o da Paesi terzi con arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell’acquirente nello Stato;
  • monitoraggio dei rimborsi.

Il Centro Operativo di Pescara (COP) è individuato quale ufficio competente a svolgere le attività connesse ai nuovi regimi speciali.

In particolare svolge tra l’altro l’attività di:

  • lavorazione delle richieste di identificazione e di registrazione:
  • trattamento delle dichiarazioni IVA mensili;
  • emissione dei provvedimenti di sospensione, esclusione e cancellazione dal regime speciale;
  • liquidazione dell’imposta dovuta in base alle dichiarazioni relativamente alle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o da Paesi terzi con arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell’acquirente nello Stato;
  • monitoraggio dei rimborsi.

***

Contatti

Commercio elettronico indiretto – EBAS.pdf

Per ogni ulteriore delucidazione in merito è possibile far riferimento a:

Dott. Davide A. Rossetti

Responsabile Tax Advisory & Tax Compliance

Davide.Rossetti@MorriRossetti.it

Dott.ssa Roberta De Pirro

Responsabile Centro Studi

Roberta.DePirro@MorriRossetti.it

Copyright

Copyright © 2021 Morri Rossetti, All rights reserved.

Note legali

Commercio elettronico indiretto – EBAS.pdf

Morri Rossetti e Associati – Studio Legale e Tributario opera come associazione professionale sottoposta alla legge italiana.

I contenuti e le informazioni del presente contributo sono pubblicati a scopo esclusivamente informativo e divulgativo; si precisa inoltre che gli stessi:

  • non costituiscono un parere legale o altro tipo di consulenza professionale;
  • non sono volti a fini commerciali o all’instaurazione di relazioni con i clienti. Si declina ogni responsabilità in merito ad azioni o omissioni derivanti dall’utilizzo improprio e all’abuso delle informazioni e degli articoli contenuti nel presente contributo. I contenuti del presente contributo sono protetti da diritto di autore, in base alle disposizioni nazionali e delle convenzioni internazionali, e sono di titolarità esclusiva di Morri Rossetti e Associati. Ogni comunicazione e diffusione al pubblico e ogni riproduzione parziale o integrale, se non effettuata a scopo meramente personale, dei contenuti della presente pubblicazione richiede la preventiva autorizzazione di Morri Rossetti e Associati. NOTA: Il presente documento è stato redatto sulla base delle informazioni disponibili fino alla data del 7 luglio 2021.

Related Articles

Responses

Your email address will not be published. Required fields are marked *